Nell’ultimo decennio la prevenzione incendi in Italia ha fatto un grande passo avanti, con l’obiettivo di perseguire la semplificazione della legislazione è nato nel 2015 il Codice di Prevenzione incendi, già basato sull’aggiornamento dell’elenco delle attività soggette. Il Codice è in continua integrazione, in quanto, per raggiungere l’obiettivo di semplificazione, si sostituirà nel tempo e gradualmente alle vecchie regole tecniche, diventando l’unico strumento per la progettazione antincendio.
Per semplificare, visto che l’articolo è indirizzato ad un pubblico vasto e non necessariamente esperto in materia, porto l’esempio della progettazione antincendio delle autorimesse; prima dell’ottobre del 2020 il progetto VVF poteva essere eseguito a discrezione del professionista con il D.M 1° febbraio 1986 e successive modifiche o applicando il Codice di prevenzione incendi (RTO+RTV V.6 specifica per le autorimesse). Oggi, se doveste avviare una nuova attività Autorimessa, dovreste usare obbligatoriamente il Codice di prevenzione incendi.
Non si tratta solo di semplificazione. Il Codice dà anche più spazio di manovra ai Professionisti antincendio, che baseranno i loro progetti su di un metodo prestazionale e non più deterministico. Quanto sopra descritto se da un lato permette una maggiore flessibilità nella progettazione, dall’altro aumenta notevolmente la responsabilità in capo ai Professionisti.
Indice:
1. Come capire se un’attività è soggetta alla prevenzione incendi?
2. Chi dovrebbe porsi la domanda?
3. Se l’attività è soggetta cosa devo fare?
4. Rinnovo periodico di conformità antincendio
5. Cosa succede se eseguo delle modifiche all’attività?
6. Considerazioni personali

1.Come capire se un’attività è soggetta alla prevenzione incendi?
Per rispondere alla domanda di partenza, basta verificare se l’attività che verrà svolta all’interno di un edificio rientra all’interno dell’elenco attività riportato nel D.P.R. 151 agosto 2011 allegato I. Riporto di seguito un estratto.
2. Chi dovrebbe porsi la domanda?
Essendo la responsabilità, civile e penale, in capo al titolare dell’attività, il primo interessato è proprio lui. Naturalmente appoggiarsi a dei professionisti antincendio qualificati e ben informati in materia aiuta ad evitare brutte sorprese, risolvendo e prevedendo già in fase progettuale tutti gli adempimenti e soluzioni per essere conformi alla normativa antincendio di riferimento e non incorrere in allungamenti di tempi e di extracosti rispetto al business plan.
3. Se l’attività è soggetta cosa devo fare?
La prima cosa da fare è incaricare un progettista antincendio o uno studio di progettazione integrata per mettere a punto un progetto coordinato. Le procedure per la presentazione delle istanze sono riportate nel DPR 151, 1° agosto 2011.
Il professionista incaricato verificherà la categoria di rischio a cui appartiene l’attività (A, B o C). In base alla categoria in cui ricadiamo vanno seguiti iter differenti, che riepilogo di seguito:
In ogni caso il procedimento terminerà con la segnalazione certificata da parte del Titolare dell’inizio attività e con l’asseverazione del tecnico abilitato della conformità dell’opera alle regole tecniche di prevenzione incendi ed al progetto approvato dal Comando dei VVF.
Nel caso in cui dal controllo eseguito dai VVF emergano delle difformità risolvibili nel breve termine, entro 45 gg, il comando prescriverà gli interventi di adeguamento da realizzare. Se le difformità non sono risolvibili entro i 45 gg il Comando procederà con il divieto di prosecuzione dell’attività.
4. Rinnovo periodico di conformità antincendio
Supponiamo che abbiate completato con successo la fase progettuale e di SCIA VVF; sono passati 5 anni dalla presentazione della SCIA e diligentemente avete rispettato tutti gli adempimenti e messo in atto la manutenzione necessaria per mantenere correttamente in funzione ed efficienti i sistemi per la sicurezza antincendio. Ora è il momento di presentare il Rinnovo periodico di conformità antincendio, seguendo le indicazioni e utilizzando la modulistica descritta nel DM 07/08/2012. Il rinnovo va fatto generalmente ogni 5 anni (per alcune attività il rinnovo è ogni 10 anni). Sostanzialmente il titolare attesta che dalla presentazione della SCIA non ci sono state variazioni alla sicurezza antincendio ed il Professionista antincendio incaricato dichiara che la manutenzione a tutti gli elementi ed impianti influenti per la sicurezza antincendio sono stati correttamente e regolarmente manutenuti.
5. Cosa succede se eseguo delle modifiche all’attività?
Parlando sempre di attività soggette al controllo VVF, per prima cosa bisognerà appurare se le modifiche apportate sono da considerarsi rilevanti o meno ai fini della sicurezza antincendio. Per fare un esempio: un cambio di destinazione d’uso di un locale e di un incremento del carico di incendio o del quantitativo di sostanze pericolose costituiscono un aggravio del rischio, così come la riduzione delle uscite di sicurezza, filtri fumo, modifica delle compartimentazioni. Poi spetta al professionista antincendio appurare se, secondo quanto riportato nel DPR 151 del 2011, le modifiche costituiscono effettivamente un aggravio del rischio.
Se così fosse sarà necessario presentare una nuova SCIA VVF. Mentre in caso di modifiche senza aggravio delle precedenti condizioni di sicurezza antincendio sarà sufficiente presentare una SCIA VVF relativa alle sole modifiche apportate, accompagnata da una dichiarazione di non aggravio del rischio.
6. Considerazioni personali
Concludendo questo articolo che spero vi aiuterà a fare un po’ di chiarezza nel mondo della prevenzione incendi, il consiglio è sempre quello di affidarsi fin da subito alla guida ed alla conoscenza di un competente Professionista abilitato. Adempiere alle prescrizioni ed alle norme antincendio non è solo buona pratica ma un obbligo da parte del Titolare che ricordo ha responsabilità civile e penale nell’ambito della sua attività.
Come al solito vi invitiamo a condividere la vostra opinione e la vostra esperienza sul tema, anche tramite mail. Ogni spunto interessante e ben accetto.
La prossima pubblicazione è programmata per mercoledì 23 ottobre, vi aspettiamo!
Buon lavoro!

Autore: Ing. Federico Favero
Laureato in Ingegneria edile-architettura presso l'Università di Padova, ha maturato esperienza sul campo partecipando alla Direzione Lavori di importanti commesse, alla progettazione esecutiva e concettuale di diversi progetti, sviluppando un forte interesse per i dettagli costruttivi. Dal 2020 è Professionista Antincendio.
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